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DAS Elettronico

La soluzione per i servizi di digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato

In riferimento alla Determinazione Direttoriale 49575/RU  del 24 Dicembre 2021, l’utilizzo dei documenti di accompagnamento in forma elettronica (EDAS), per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa è stato prorogato alle seguenti date:

1 marzo 2022

Per benzina e gasolio usati come carburante denaturati utilizzati in ambito agricolo;

30 Giugno 2022

Per benzina e gasolio utilizzati per riscaldamento o per altri impieghi diversi da quelli già previsti al primo punto e per l’autotrazione;

30 Giugno 2022

Per oli lubrificanti e bitumi di petroli.

Dal 01 ottobre 2020 il DAS Elettronico è obbligatorio

L’introduzione dell’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica – limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa – prevista dall’articolo 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 e modificato dall’art.130 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha stabilito l’obbligatorietà del DAS elettronico a far data 1 ottobre 2020.

L’Agenzia delle Dogane al fine di contrastare l’evasione fiscale, prevenire i fenomeni fraudolenti e rendere più efficace la lotta all’illegalità nel settore dei prodotti energetici ha realizzato i servizi per la digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS). L’obiettivo è quello di eliminare il documento cartaceo, di velocizzare il lavoro delle aziende e i controlli da parte dell’agenzia doganale.

Il nuovo processo prevede l’abilitazione ai servizi dell’agenzia delle dogane con il Modello Autorizzativo Unico (MAU) ed erogato attraverso il Portale Unico Dogane (PUD).
Per poter accedere ai servizi/applicazioni o per delegare altro soggetto si deve comunque disporre dell’identità digitale (SPID livello 2 o CNS) e procedere alla nomina del c.d. GESTORE (delle autorizzazioni ai servizi digitali).

La nostra soluzione è semplice, sicura e automatica: in particolare il programma gestisce tutti i processi relativi al DAS elettronico; dal processo ordinario SPEDITORE/DESTINATARIO al rigetto di un DAS; dal rifiuto totale/parziale della merce al cambio di destinazione spontaneo, fino all’annullamento del DAS elettronico, al DAS elettronico cumulativo, alla reintroduzione in deposito e alla stampa del DAS.

 

Soggetti e prodotti coinvolti

  1. le strutture coinvolte come speditori della merce sono i soggetti che trasferiscono prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositari autorizzati ai sensi dell’articolo 5 del TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise) oppure esercenti depositi commerciali di prodotti di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA, intestatari della relativa licenza fiscale;
  2. i soggetti coinvolti come destinatari interconnessi della merce sono gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati.

In sostanza:

  • Esercenti depositi commerciali
  • Esercenti impianti di distribuzione non presidiati

I prodotti coinvolti, al momento, sono esclusivamente benzina e gasolio per autotrazione usati come carburanti ed assoggettati all’aliquota di accisa normale.

Principali differenze tra e-DAS e DAS cartaceo

  • L’utilizzo dell’e-DAS deve essere autorizzato tramite PUD e dandone apposita comunicazione dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
  • L’e-DAS è compilato dallo speditore con alcuni dati obbligatori; una novità è rappresentata dall’obbligo di inserire il numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita deve essere indicato il numero di riferimento locale;
  • L’e-DAS è munito di sigillo di controllo (costituito da un codice a barre bidimensionale (tipo QR-code)) contenente un insieme dei dati costituenti l’e-DAS selezionati per finalità antifrode nonché un collegamento ipertestuale per l’accesso ai predetti dati nel sistema informativo.
  • Data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello di registrazione.
  • Durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore.
  • Per il tempo strettamente necessario che intercorre tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, lo speditore è tenuto a custodire le autobotti per le quali è stato emesso l’e-DAS all’interno del recinto del deposito mittente.
  • Il quantitativo del prodotto trasporto deve essere indicato in volume ambiente, volume a 15°C, densità del prodotto a 15°C.
  • Occorre indicare il peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione.
  • In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata.
  • Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente all’estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento tramite il sistema informativo, specificando il CRS dell’e-DAS da annullare e le motivazioni dell’annullamento.
  • In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione con l’Agenzia delle Dogane.
  • Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario stesso.
  • Lo speditore fornisce comunicazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull’impianto dell’indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la presunta durata.
  • Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è effettuata su formato cartaceo bollato con i nuovi dati obbligatori previsti per l’e-DAS.
  • Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino.

Approfondisci

Cos’è la Telematizzazione delle accise?

È un provvedimento, introdotto in Italia a partire dal 1 giugno del 2008, che coinvolge tutte le aziende che trattano prodotti derivati del petrolio e dell’alcol. All’interno di queste due macro categorie, i soggetti coinvolti si distinguono in base all’inquadramento fiscale loro assegnato dall’Agenzia delle Dogane. Ad ogni modo, tutte le aziende operanti nei due settori coinvolti dalla normativa, a prescindere dal differente inquadramento fiscale, sino all’introduzione del nuovo adempimento telematico, avevano l’obbligo di redigere un registro cartaceo, al cui interno dovevano essere riportati tutti i movimenti di carico e scarico sostenuti dall’azienda. Tale registro aveva valore fiscale e veniva richiesto dalle autorità in caso di ispezioni presso l’azienda. La telematizzazione delle accise altro non è, che la semplice trasposizione informatica di questo registro.

Quali sono le finalità del progetto?

Razionalizzare e standardizzare gli adempimenti fiscali, dematerializzare e semplificare i processi documentali (eliminazione del cartaceo), velocizzare/ridurre i processi e i costi connessi, razionalizzare i flussi informativi con altri enti/amministrazioni.

Quali sono i benefici del progetto?

Standardizzazione dei dati e razionalizzazione dei flussi informativi tra amministrazione ed utenza, eliminazione del front-office, rilevazione e comunicazione all’utenza degli errori di compilazione, uniformità di trattamento, eliminazione delle scritturazioni dei movimenti sui registri, eliminazione della bollatura dei DAA e dei DAS, eliminazione del visto sulla terza copia del DAA, virtualizzazione dei contrassegni, telematizzazione dei documenti di accompagnamento, gestione “real-time” delle garanzie prestate sulla circolazione, facilità per l’Agenzia nel monitoraggio della circolazione dei prodotti in sospensione dall’accisa.

Come si appura un E-AD in ricezione o come telematizzare un E-ad in emissione senza dover entrare nel sistema delle dogane

Attraverso l’integration Service, è possibile inviare un E-Ad all’agenzia delle dogane o appurarne l’esito in via immediata, senza dover accedere all’ interno del servizio telematico doganale e nella sezione EMCS.

Differenze tra Annullamento e Cambio di destinazione di un E-AD

Quando si emette un documento, l’applicativo Cata permette due funzioni:

  1. Annullamento, procedura applicabile solo entro 3 ore dall’emissione del documento
  2. Cambio di destinazione, procedura non soggetta a nessun vincolo temporale

Cosa deve fare il mittente quando un destinatario rifiuta un Ead?

Quando i destinatari rifiutano la merce ricevuta, I mittenti sono tenuti a generare un cambio di destinazione a sè stessi e nel momento in cui la merce torna nel magazzino dei mittenti, quest’ultimi saranno tenuti ad appurare la merce e inviare l’esito all’agenzia delle dogane.

Come inviare i movimenti in via telematica senza dover accedere sul sistema delle dogane?

Al pari dei documenti, l’integration service dei registri permette alle aziende di inviare in via telematica e con esito immediato, tutti i movimenti mensili generati senza dover accedere all’interno del servizio telematico doganale.

Cosa fare quando scade la password del servizio telematico doganale?

Ogni tre mesi, gli utenti sono tenuti a modificare la password del servizio telematico doganale e in automatico si aggiornerà sull’applicativo Cata.
Qualora la password scadi, l’utente è tenuto sempre a modificare la propria password sul servizio telematico doganale e successivamente dovrà inserire la password all’interno del applicativo. Il non aggiornamento della password non permetterà l’invio dei dati all’agenzia.